Non basta che il gioco sia bersagliato da normative ristretttive che ne limitano eccessivamente l’attività, ma obbiettivamente queste norme sono quasi esclusivamente rivolte alle “famigerate macchinette” e sembra che solo e soltanto queste ultime siano la “piaga del secolo” e che, invece, il resto del gioco sia immune da questa attribuzione. Ma invece, secondo chi scrive e non solo, la legge dovrebbe essere applicata a tutti i comparti del settore, nessuno escluso.
Infatti, il Consiglio di Stato sottolinea che il distanziometro inserito nella legge sul Gioco d’azzardo patologico e sul mondo si tutti i casino online della Regione Veneto dovrebbe valere anche per le sale scommesse. Ed, appunto, lo stesso Consiglio di Stato conferma che la legislazione emanata dalla Regione Veneto non può “che essere riferita a tutte le attività di gioco, fonti di rischi di diffusione della ludopatia”. Così è stato respinto il ricorso di un esercente contro la diffida ad esercitare l’attività di raccolta scommesse disposta dal Comune di Mogliano Veneto (Treviso) per violazione delle norme sul regolamento per il gioco lecito ed, in particolare, per la violazione della distanza minima dei 500 metri del centro scommesse dai cosiddetti luoghi sensibili.
E questo nel rispetto appunto della Legge regionale veneta sul fenomeno del gioco. Il ricorrente riteneva l’atto di cui era stato destinatario, illegittimo per il fatto che il potere conferito alle amministrazioni comunali nell’individuare distanze minime dai “luoghi sensibili” si riferisce alle sale pubbliche da gioco ed ha esteso l’applicazione delle distanze minime anche ai centri di raccolta delle scommesse in modo illegittimo.
I Giudici del Consiglio di Stato, però, non si sono trovati d’accordo con quanto esposto dal ricorrente e ricordano, sottolineandolo, che “i Comuni regolamentano le distanze minime da luoghi sensibili ed il rispetto di tali distanze è condizione per autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo”. L’intervento normativo è riconducibile all’azione di contrasto all’abuso del gioco e pone a carico non solo dei gestori delle sale da gioco, ma anche ai centri scommesse su eventi sportivi gli obblighi di informazione circa i rischi per la salute derivanti dall’attività svolta. Ricorso rigettato quindi.
E non vi è assolutamente ombra di dubbio che, sopratutto in questo particolare momento che sta vivendo il gioco ed il settore dei casino online, posto che le trattative in Conferenza Unificata si sono interrotte a causa della crisi del Governo, vige ancora più confusione nel settore ed ancora più ambivalenza relativamente alle norme che sono in essere. Il mondo del gioco è sia in confusione per quello che riguarda in suo futuro (ma quale?), sia per quanto riguarda la regolamentazione normativa che, si è detto più volte, non è equa per tutti i vari comparti.
A parte che alcuni segmenti, quindi, vengono “discriminati” rispetto ad altri, le norme che sono in essere a volte possono essere interpretate in modo diverso da Tribunale Amministrativo ad altro Tribunale e questo sempre perché è latitante una norma nazionale che metta tutto il mondo gioco su di uno stesso piano, ne regolamenti l’esistenza da Nord a Sud, ne stabilizzi la distribuzione e metta anche in condizione gli operatori di poter svolgere appieno la loro attività senza continuare a dover ricorrere alle varie Autorità per vedere riconosciuti i propri diritti.